SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
VENETO
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 9-08-1988
Norme in materia di polizia locale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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TITOLO I
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ARTICOLO 2
Forme associative e di collaborazione 1. La Regione al fine di assicurare funzionalità edeconomicità nella gestione del servizio di polizia locale,ne favorisce, a mezzo contributi, l' esercizio in formaassociata, e l' eventuale delega alla comunità montana daparte dei comuni che ne fanno parte. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dellaassociazione o del consorzio, o il regolamento nel casodella comunità montana, stabiliscono le norme relativeagli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenzaorganica e funzionale del personale addetto. 3. La Regione incentiva, altresì , intese tra gli entilocali, al fine di favorire la collaborazione nella gestionedei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionalerelativi alle funzioni di polizia locale sul territorio. 4. La Giunta regionale, previo parere del Comitatotecnico regionale di cui al successivo articolo 11 e sentitala competente commissione consiliare, provvede alriparto dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugnodi ogni anno hanno presentato domanda corredata dipiani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarieper l' esercizio comune dell' attività di polizia locale.
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ARTICOLO 3
Svolgimento del servizio sul territorio 1. L' attività di polizia locale si svolge, di norma,nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenza, o diquello presso cui il personale sia distaccato o comandato. 2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addettial servizio di polizia locale, previa intesa tra gli entiinteressati, con la quale sono altresì definiti la dipendenzafunzionale e il potere disciplinare. 3. Nei casi di cui al comma 2 è data comunicazioneal prefetto, allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.
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ARTICOLO 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale 1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale,entro gli ambiti territoriali di cui all' articolo 3, comma1, ha il compito di: - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizialocale; - vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali,dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale; - svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dallalegge alla polizia municipale; - espletare i servizi di informazione, di accertamentoe di rilevazione connessi ai compiti d' istituto; - vigilare sull' integrità e conservazione del patrimoniopubblico; - prestare servizi d' ordine, vigilanza e scorta necessariper l' espletamento di attività e compiti istituzionalidegli enti di appartenenza; - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioniausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprieattribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge; - prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni; - svolgere ogni altra funzione allo stesso demandatanei limiti di legge dai regolamenti locali. 2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre,ai compiti di polizia amministrativa previsti dal DPR24 luglio 1977, n. 616, nonchè a quelli previsti dalla legge7 marzo 1986, n. 65.
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ARTICOLO 5
Norme per l' istituzione del servizio 1. L' ordinamento e la struttura dei servizi di poliziamunicipale, disciplinati con regolamento comunalenei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispettodelle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presentelegge, devono tenere presente i seguenti criteri: a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti,esclusi i casi in cui il servizio è gestito in formaassociata; b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipalenei comuni singoli o associati ove siano impiegati almenosette operatori; c) l' ordinamento del corpo di polizia municipale, salvediverse previsioni degli accordi stipulati a norma dellalegge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comunidi classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella Adella legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive modificazioni,in responsabile del corpo (comandante), addettial coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l' articolazionein addetto al coordinamento e controllo (comandante),operatori (vigili). 2. L' organizzazione e la dotazione organica sono determinate,previa consultazione con le organizzazioni sindacali,in conformità e sulla base dei seguenti criteri: - numero della popolazione residente; - estensione e suddivisione del territorio in circoscrizionio frazioni; - sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessitadel traffico; - sviluppo edilizio; - tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali; - importanza turistica delle località e conseguente aumentostagionale della popolazione; - indice di motorizzazione; - caratteristiche socio - economiche del territorio; - ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, dipianura o metropolitane; - presenza scolastica; - presenza di nodi stradali e/ o di strutture portuali,aeroportuali; - presenza di uffici/ organi periferici dell' Amministrazionestatale; - ogni altro criterio socio - economico di efficienza ofunzionalità .
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ARTICOLO 6
Istituzione del servizio presso altri enti locali 1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associativedi enti locali si applica l' articolo 1 della legge 8giugno 1962, n. 604. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 possonoessere applicate agli enti locali diversi dai comuniove compatibili con le norme vigenti in materia e previoadeguamento dei rispettivi regolamenti.
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ARTICOLO 7
Iniziative di formazione del personaleda adibire ai servizi di polizia locale 1. La Regione promuove corsi finalizzati alla formazionedel personale da adibire a servizi di polizia locale. 2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro cheintendono partecipare ai pubblici concorsi per la coperturadi posti di addetti al servizio di polizia locale.
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ARTICOLO 8
Aggiornamento e riqualifiazionedel personale addetto ai servizi di polizia locale 1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguatolivello di professionalità del personale addetto alservizio di polizia locale, la Regione promuove annualmentecorsi di aggiornamento e riqualificazione da svolgersinelle città capoluogo di provincia o al livello subprovinciale. 2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionaticon la Regione.
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ARTICOLO 9
Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi 1. Nell' ambito del piano regionale della formazioneprofessionale, la programmazione e i relativi criteri organizzatividei corsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8sono definiti, previo parere del Comitato tecnico regionaledi cui all' articolo 11, nelle orme e secondo le modalità di cui all' accordo regionale per la formazione el' aggiornamento professionale stipulato in applicazionedelle leggi di recepimento dell' accordo di lavoro per ilcomparto degli enti locali.
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ARTICOLO 10
Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi 1. La frequenza e il superamento con profitto diuno dei corsi di cui all' articolo 7 è titolo valutabile nelleprove selettive attitudinali di cui all' articolo 4, comma2 del dpr 13 maggio 1987, n. 268, e nei pubblici concorsiper addetti al servizio di polizia locale. 2. La frequenza e il superamento con profitto diuno dei corsi di cui all' articolo 8 è condizione necessariaper l' accesso al posto di istruttore di vigilanza a normadell' articolo 26, comma 19, del DPR 17 settembre 1987,n. 494.
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ARTICOLO 11
Composizione del Comitato 1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per lefunzioni di polizia locale composto da: - l' Assessore regionale agli enti locali o suo delegato,che lo presiede; - il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato; - cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionaledi cui uno scelto tra i comandanti di poliziamunicipale e uno tra i vigili urbani operanti nel territorioregionale; - cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designatidall' Anci, uno dall' Upi e uno dall' Uncem; - tre rappresentanti sindacali esperti in materia designatidalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativea livello regionale. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidentedella Giunta regionale e resta in carica per la duratadella legislatura, esercitando le funzioni sino alloinsediamento del nuovo Comitato. 3. In caso di mancata designazione dei componentiesterni all' Amministrazione regionale nel termine di 30giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionaleprovvederà egualmente alla nomina del Comitato, chesi intenderà pertanto costituito a tutti gli effetti dai componentidi espressione regionale e dai rappresentanti dialtri enti e organismi designati nei termini. Sono fattesalve le successive integrazioni. 4. Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sonosvolte da un funzionario del Dipartimento enti locali.
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ARTICOLO 12
Funzioni del Comitato 1. Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzionidi cui ai precedenti articoli 2 e 9 fornisce alla Regioneconsulenza in materia di polizia locale, effettua studiper la migliore organizzazione del servizio e formulaproposte per assicurare le migliori condizioni per l' espletamentodello stesso. 2. Il Comitato delibera con l' intervento della metà dei componenti nominati e a maggioranza dei presenti. 3. Ai componenti estranei all' Amministrazione regionalevengono corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformementealle disposizioni di cui alla legge regionale3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.
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ARTICOLO 13
Uniformi, distintivi e strumenti 1. Entro 6 mesi dall' insediamento del Comitato tecnicoregionale e su indicazioni tecniche dello stesso, laRegione provvede con legge all' attuazione di quanto dispostoall' articolo 6, comma 2, punti 4) e 5) della legge7 marzo 1986, n. 65.
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ARTICOLO 14
Norme transitorie 1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di unanno dall' entrata in vigore della presente legge, ad adeguarei propri regolamenti alle norme in essa contenute. 2. In sede di prima applicazione della presente legge,le domande previste dall' articolo 2, comma 4, sonopresentate entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della legge medesima, e l' organizzazione deicorsi previsti dagli articoli 7 e 8 è deliberata dalla Giuntaregionale, sentita la competente Commissione consiliare,in deroga ai vincoli posti dall' articolo 9.
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ARTICOLO 15
Norma finanziaria 1. All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazionedella presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamentodi corrispondente importo dalla partita n. 2, formazionee aggiornamento del personale addetto alla poliziamunicipale, dal fondo globale per le spese correntiiscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sullaspesa del bilancio per l' anno finanziario 1987. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancioper l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti duecapitoli di spesa: 1. All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazionedella presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamentodi corrispondente importo dalla partita n. 2, formazionee aggiornamento del personale addetto alla poliziamunicipale, dal fondo globale per le spese correntiiscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sullaspesa del bilancio per l' anno finanziario 1987. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancioper l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti duecapitoli di spesa: 1) Capitolo 5260 denominato << Contributi regionali per lapromozione di forme associative per la gestione delservizio di polizia locale >> con lo stanziamento diL. 100.000.000OMISSIS 3. Per gli anni successivi, al finanziamento dellapresente legge, si provvede con la legge di approvazionedel bilancio. 4. All' onere derivante dal funzionamento del Comitatotecnico regionale di cui al precedente articolo 9,si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancioregionale per l' anno finanziario 1988. 1. All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazionedella presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamentodi corrispondente importo dalla partita n. 2, formazionee aggiornamento del personale addetto alla poliziamunicipale, dal fondo globale per le spese correntiiscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sullaspesa del bilancio per l' anno finanziario 1987. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancioper l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti duecapitoli di spesa:OMISSIS 2) capitolo 5262 denominato << Spese per l' istituzione deicorsi per la formazione e l' aggiornamento del personaleaddetto alla polizia locale >> con lo stanziamentodiL. 100.000.000 3. Per gli anni successivi, al finanziamento dellapresente legge, si provvede con la legge di approvazionedel bilancio. 4. All' onere derivante dal funzionamento del Comitatotecnico regionale di cui al precedente articolo 9,si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancioregionale per l' anno finanziario 1988. 3. Per gli anni successivi, al finanziamento dellapresente legge, si provvede con la legge di approvazionedel bilancio. 4. All' onere derivante dal funzionamento del Comitatotecnico regionale di cui al precedente articolo 9,si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancioregionale per l' anno finanziario 1988. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare come legge dellaRegione veneta. Venezia, 9 agosto 1988
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LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 20-12-1991
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 Uniformi 1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di polizialocale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario,di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventispecifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare,per ciascuno servizio formalmente istituito, le esigenze di decoro,di funzionalità e di identificazione. 2. Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'attività di servizio in uniforme. 3. Il regolamento degli Enti può prevedere che il serviziosia svolto in abito civile, quando ciò sia necessario per l'espletamento dello stesso. In tal caso, il regolamento individuail soggetto competente al rilascio della relativa autorizzazione. 4. Le uniformi degli addetti alla polizia locale sono ugualiin tutto il territorio regionale. 5. Sono previste le seguenti uniformi:a) per il servizio ordinario; b) per il servizio motomontano; c) per interventi straordinari; d) per i servizi d' onore e di rappresentanza. 6. Le caratteristiche generali di ciascun capo sono specificatenell' allegato A della presente legge. 7, L' uso dell' uniforme è disciplinato dal regolamento delCorpo o del Servizio. I servizi d' onore e di rappresentanzasono disposti dal Sindaco o dall' Assessore delegato.
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ARTICOLO 2 Distintivi e tesserino di riconoscimento 1. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizialocale sono indicati nell' allegato B della presente legge. 2. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addettodella polizia locale, in relazione alla qualifica e funzioniconferite, sono indicati negli allegati C r C1 della presentelegge. 3. Ciascun addetto alla polizia locale è dotato di un tesserinodi riconoscimento conforme all' allegato D della presentelegge.
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ARTICOLO 3 Mezzi e strumenti operativi 1. Le attività di polizia locale sono disimpegnate conautovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli perimpieghi speciali. 2. I Corpi o i Servizi di polizia locale potranno essere dotatidi natanti a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunqueper le acque interne, quando svolgono attività di vigilanzao di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri. 3. Tutti i mezzi, all' infuori dei motocicli, ciclomotori evelocipedi, devono essere muniti di estintore, sistema di allarmee, ove esistente, di apparecchiature ricetrasmittenticollegate con la centrale operativa o col centralino del comando,nonchè di attrezzature idonee ad assicurare una efficienteoperatività . 4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia localesono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicatinell' allegato E della presente legge. 5. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedato equello che espleta compiti istituzionali con motocicli, ciclomotorie velocipedi, è dotato, di norma, di apparecchio ricetrasmittente.
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ARTICOLO 4 Mezzi per i Comuni montani 1. Per i servizi in zona di montagna, gli addetti alla polizialocale devono essere dotati di apposita attrezzatura. 2. Se i servizi riguardano zone a turismo invernale, gli addettialla polizia locale devono essere dotati dell' attrezzaturaper il servizio sulla neve e, di norma, di apparecchiaturaricetrasmittente portatile e di attrezzatura per il soccorso dellepersone. 3. I veicoli, in tal caso, sono di tipo idoneo alla circolazionesulle strade di montagna o innevate.
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ARTICOLO 5 Servizio a cavallo 1. Gli enti locali possono istituire servizi a cavallo permotivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricoleo forestali o in parchi pubblici o naturali, quando tale formadi vigilanza risulti efficace e adeguata in relazione all'ambiente e al tipo di utenza.
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ARTICOLO 6 Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni della presente legge sono estese, inquanto applicabili, anche agli Enti locali diversi dai Comuniche svolgono funzioni di polizia locale. 2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente leggegli Enti provvedono ad adeguare, i regolamenti vigenti alledisposizioni in essa contenute. 3. L' adeguamento delle uniformi, dei distintivi e deimezzi di trasporto deve avvenire in sede di rinnovo delle dotazionie comunque non oltre due anni dall' entrata in vigoredella presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficialedeglla Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 20 dicembre 1991
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ALLEGATO 1: ALLEGATO A) CAPO VII
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ALLEGATO 2:
ALLEGATO B)
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DEGLI APPARTENENTI AI CORPI O
SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE.
a) COPRICAPO: stemma della Regione. b) PETTO: placca a scudo con fascetta superiore riportante ilnome del Comune (ed eventualmente un piccolo simbolo dello stesso)e, sullo scudo, lo stemma della Regione con scritto, sullaparte inferiore, " Polizia Municipale". c) SPECIALITA' (se prevista da regolamento): applicato come stemmasul braccio oppure, come stemmino metallico, sul petto. d) ALAMARI: dorati, colore del bordo azzurro, con facoltà diadottare il colore della bandiera del Corpo laddove esistente, delledimensioni di mm. 65x30 applicati a vite sul bavero dellagiacca o del cappotto o giacca a vento o in pelle e di mmº35x40 applicati con molla al colletto della camicia estiva; sopra,stemmino della Regione.
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ALLEGATO 3:
ALLEGATO C e ALLEGATO C1
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO DA APPLICARE SULLE SPALLINE
E SUL COPRICAPO DEGLI APPARTENENTI AI CORPI O SERVIZI DELLA
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE DEL CORPO0RESPONSABILE DEL SERVIZIOII D: torre e tre stelle dorati a sei punte bordate di rossoI D: torre e due stelle dorate a sei punte bordate di rosso8 qf torre a una stella dorata a sei punte bordata dirosso7 qf due stelle dorate a sei punte bordate di rosso6 qf una sbarretta metallica di colore azzurro lunga cm. 5,00 larga cm. 2,50 con rombo metallico di coloreargento, a rilievoVICE COMANDANTEI D: torre e due stelle dorate a sei punte bordate di rosso8 qf torre e una stella dorata a sei punte bordata di rosso7 qf due stelle dorate a sei punte bordate di rosso6 qf una sbarretta metallica di colore azzurro lunga cm. 5,00 larga cm. 2,50 con rombo metallico di coloreargento, a rilievo FUNZIONI DIVERSEI D: torre e due stelle dorate a sei punte8 qf torre e una stella dorata a sei punte7 qf una stella dorata a sei punte6 qf una " V" di colore azzurro solo sul braccio5 qf nessun distintivo COMANDANTE DEL CORPOORESPONSABILE DEL SERVIZIOII D: soggolo formato da cordone dorato a due capi ritorti dellalarghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastrodi tessuto sul quale sono riportate tre strisce dorate larghe mm. 8 ciascuna, intramezzate di nero. I D: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritorti dellalarghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastrodi tessuto sul quale sono riportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna, intramezzate di nero. 8 qf: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritortidella larghezza di mm. 10 con passante laterale costituitoda nastro di tessuto sul quale è riportata una striscia doratalarga mm. 9, intramezzata di nero. 7 qf: nastro dorato della larghezza di mm 10 con passantilaterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale sonoriportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna, intramezzatedi nero. 6 qf: soggolo in nastro argentato della larghezza di mm. 10 con passante laterale costituito da nastro di tessutoargentato sul quale è riportata una striscia azzurra di tonalità uguale alla barretta metallica del distintivo da spallina larga mm. 9. Il soggolo è applicato sui lati del berretto all' altezza delletempie con bottoni dorati. VICE COMANDANTEI D: soggolo formato da cordone dorato a due capi ritorti dellalarghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastrodi tessuto sul quale sono riportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna, intramezzate di nero. 8 qf: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritortidella larghezza di mm. 10 con passante laterale costituitoda nastro di tessuto sul quale è riportata una striscia doratalarga mm. 9, intramezzata di nero. 7 qf: nastro dorato della larghezza di mm. 10 con passantilaterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul qualesono riportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna,intramezzate di nero. 6 qf: soggolo in nastro argentato della larghezza di mmº10 con passante laterale costituito da nastro di tessuto argentatosul quale è riportata una striscia azzurra di tonalità uguale alla barretta metallica del distintivo da spalline, larga mm. 9. Il soggolo è applicato sui lati del berretto all' altezza delletempie con bottoni dorati. FUNZIONI DIVERSEI D: Come Vice Comandante8 qf: come Vice Comandante7 qf: nastro dorato della larghezza di mm. 10 con passantilaterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale è riportata una striscia dorata larga mm. 9. 6 qf: soggolo nero. 5 qf: soggolo nero. Il soggolo è applicato sui lati del berretto all' altezza delletempie con bottoni dorati.
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ALLEGATO DFACSIMILE DELLE CARATTERISTICHE DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
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ALLEGATO 4:
ALLEGATO E)
CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI APPARTENENTI AI
CORPI O SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE
AUTOMEZZI Colore di base blu, con fascia laterale e posteriore di colorebianco rifrangente, larga cm. 25, con la scritta, in coloreblu, " POLIZIA MUNICIPALE" larga cm. 20; sulle fiancate, all'interno della fascia, stemma del Comune e nome dello stesso; sul portellone posteriore, sempre all' interno della fascia,adesivo serigrafato rettangolare diviso in due triangoli recanti ladenominazione del Comune e il numero di riconoscimento dellavettura; sul tetto degli automezzi scritta" PM"; dispositivisupplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggianteblu e acustica tipo bitonale; altoparlante e faro direzionalemanovrabile dall' interno. FUORISTRADA Colore di base blu, con fascia laterale e posteriore di colorebianco rifrangente, larga cm. 25, con la scritta, in coloreblu " POLIZIA MUNICIPALE" larga cm. 20; sulle fiancate, all' internodella fascia, stemma del Comune e nome dello stesso; dispositividi allarme, ottici e sonori secondo la tipologia del veicolo. MOTOMEZZI Colore di base blu; fascia longitudinale colore bianco rifrangentesul parabrezza con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" in versioneorizzontale; borse laterali porta documenti con fascia biancarifrangente con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e rettangolo divisoin due triangoli recanti la denominazione del Comune e del numerodi riconoscimento del motomezzo; dispositivi supplementari disegnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e acustica tipobitonale. CICLOMOTORI Colore di base blu; fascia longitudinale colore bianco rifrangentesul parabrezza con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" in versioneorizzontale; borse laterali porta documenti con fascia biancarifrangente con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e rettangolo divisoin due triangoli recanti la denominazione del Comune e il numerodi riconoscimento del mezzo. MEZZI NAUTICI Murate colore di base blu con fascia colore bianco rifrangente,riportante la scritta, in colore blu, " POLIZIA MUNICIPALE", lostemma e il nome del Comune, i dati di identificazione del natante; cabina, di colore bianco, con la scritta" PM" sul tetto; coperta bianca, se in vetroresina, oppure in legno chiaro; dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a lucelampeggiante blu e acustica tipo bitonale; faro direzionalemontato sulla cabina.
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LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 25-06-1993
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 Modifica degli allegati C e C1alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 1. Gli allegati C e C1 alla legge regionale 20 dicembre1991, n. 33, sono sostituiti dagli allegati C e C1 alla presentelegge.
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ARTICOLO 2 Dichiarazione d' urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art.44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della suapubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spettidi osservarla e di farla osservare come legge della Regioneveneta. Venezia, 25 giugno 1993
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ALLEGATO 1: ALLEGATO C Comandante di corpo oResponsabile del servizio2o D - torre e tre stelle doratea sei punte bordate di rosso; 1o D - torre e due stelledorate a sei punte bordate dirosso; 8a qualifica funzionale - torre euna stella dorata a sei punte bordatadi rosso; 7a qualifica funzionale - due stelledorate a sei punte bordate di rosso; 6a qualifica funzionale - una sbarrettametallica di colore azzurro lunga cm. 5 e larga cm. 2,5 con duerombi metallici di colore argento, bordatidi rosso, a rilievo. Vice Comandante1o D - torre e due stelledorate a sei punte bordate dirosso; 8a qualifica funzionale - torree una stella dorata a seipunte bordata di rosso; 7a qualifica funzionale - duestelle dorate a sei punte bordatedi rosso; 6a qualifica funzionale - unasbarretta metallica di coloreazzurro lunga cm. 5 e larga cm. 2,5 con due rombi metallicidi colore argento, bordati dirosso, a rilievo. Funzioni diverse1o D - torre e due stelledorate a sei punte8a qualifica funzionale - torree una stella dorata a seipunte; 7a qualifica funzionale - unastella dorata a sei punte; 6a qualifica funzionale - unasbarretta metallica di coloreazzurro lunga cm. 5 e larga cm. 2,5 con rombo metallicodi colore argento, a rilievo; 5a qualifica funzionale - nessun distintivo.
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ALLEGATO 2: allegato C1 Comandante del corpo oResponsabile del servizio2o D - soggolo formato da uncordone dorato a due capiritorti della larghezza di mmº10 con passanti laterali costituitida nastro di tessutosul quale sono riportate trestrisce dorate larghe mm. 8ciascuna, intramezzate dinero; 1o D - soggolo formato da uncordone dorato a due capiritorti della larghezza di mmº10 con passanti lateralicostituiti da nastro di tessutosul quale sono riportate duestrisce dorate larghe mm. 9ciascuna, intramezzate dinero; 8a qualifica funzionale - soggoloformato da un cordone dorato adue capi ritorti di larghezzadi mm. 10 con passante lateralecostituito da nastro ditessuto sul quale è riportatauna striscia dorata larga mmº9, intramezzata di nero; 7a qualifica funzionale - nastrodorato della larghezza di mm. 10con passanti laterali costituiti danastro di tessuto dorato sul qualesono riportate due strisce doratelarghe mm. 9 ciascuna, intramezzatedi nero; 6a qualifica funzionale - soggoloin nastro argentato della larghezzadi mm. 10 con passante lateralecostituito da nastro di tessutoargentato sul quale è riportatauna striscia azzurra di tonalità uguale alla barretta metallica deldistintivo da spalline, larga mm. 9.Vice Comandante1o D - soggolo formato dacordone dorato a due capiritorti della larghezza di mmº10 con passanti lateralicostituiti da nastro di tessutosul quale sono riportate duestrisce dorate larghe mm. 9ciascuna, intramezzate dinero; 8a qualifica funzionale - soggoloformato da un cordone dorato adue capi ritorti della larghezzadi mm. 10 con passante lateralecostituito da nastro di tessutosul quale è riportata una strisciadorata larga mm. 9, intramezzatadi nero; 7a qualifica funzionale - nastro doratodella larghezza di mm. 10 conpassanti laterali costituiti da nastrodi tessuto dorato sul quale sono riportatedue strisce dorate larghe mmº9 ciascuna, intramezzate di nero; 6a qualifica funzionale - soggolo innastro argentato della larghezza di mm. 10 con passante laterale costituitoda nastro di tessutoargentato sul quale è riportatauna striscia azzurra di tonalità uguale alla barretta metallicadel distintivo da spalline, larga mm. 9. Funzioni diverse1o D - come ViceComandante; 8a qualifica funzionale - come ViceComandante; 7a qualifica funzionale - nastro doratodella larghezza di mm. 10 conpassanti laterali costituiti da nastrodi tessuto dorato sul quale è riportata una striscia dorata larga mm. 9; 6a qualifica funzionale - soggolo innastro argentato; 5a qualifica funzionale - soggolo nero.
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