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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 9-08-1988

Norme in materia di polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 47
del 12 agosto 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

 

 

TITOLO I
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 1

 Funzioni di polizia locale
1.  I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano
le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di
polizia amministrativa e ogni altra attività  di polizia,
nelle materie di propria competenza e in quelle a essi
delegate.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Forme associative e di collaborazione
 1.  La Regione al fine di assicurare funzionalità  ed
economicità  nella gestione del servizio di polizia locale,
ne favorisce, a mezzo contributi, l' esercizio in forma
associata, e l' eventuale delega alla comunità  montana da
parte dei comuni che ne fanno parte.
  2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto della
associazione o del consorzio, o il regolamento nel caso
della comunità  montana, stabiliscono le norme relative
agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza
organica e funzionale del personale addetto.
  3.  La Regione incentiva, altresì , intese tra gli enti
locali, al fine di favorire la collaborazione nella gestione
dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale
relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
  4.  La Giunta regionale, previo parere del Comitato
tecnico regionale di cui al successivo articolo 11 e sentita
la competente commissione consiliare, provvede al
riparto dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugno
di ogni anno hanno presentato domanda corredata di
piani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarie
per l' esercizio comune dell' attività  di polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Svolgimento del servizio sul territorio
 1.  L' attività  di polizia locale si svolge, di norma,
nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenza, o di
quello presso cui il personale sia distaccato o comandato.
  2.  Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti
al servizio di polizia locale, previa intesa tra gli enti
interessati, con la quale sono altresì  definiti la dipendenza
funzionale e il potere disciplinare.
  3.  Nei casi di cui al comma 2 è  data comunicazione
al prefetto, allorquando riguardino personale avente qualità 
di agente di pubblica sicurezza.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
 1.  Il personale addetto ai servizi di polizia locale,
entro gli ambiti territoriali di cui all' articolo 3, comma
1, ha il compito di:
  - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia
locale;
  - vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali,
dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è 
di competenza della polizia locale, urbana e rurale;
  - svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla
legge alla polizia municipale;
  - espletare i servizi di informazione, di accertamento
e di rilevazione connessi ai compiti d' istituto;
  - vigilare sull' integrità  e conservazione del patrimonio
pubblico;
  - prestare servizi d' ordine, vigilanza e scorta necessari
per l' espletamento di attività  e compiti istituzionali
degli enti di appartenenza;
  - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni
ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo
5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie
attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
  - prestare opera di soccorso in occasione di calamità 
e disastri e privati infortuni;
  - svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata
nei limiti di legge dai regolamenti locali.
  2.  Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre,
ai compiti di polizia amministrativa previsti dal DPR
24 luglio 1977, n. 616, nonchè  a quelli previsti dalla legge
7 marzo 1986, n. 65.

 

 

 

 

TITOLO II
POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 5

 Norme per l' istituzione del servizio
 1.  L' ordinamento e la struttura dei servizi di polizia
municipale, disciplinati con regolamento comunale
nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto
delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente
legge, devono tenere presente i seguenti criteri:
  a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti,
esclusi i casi in cui il servizio è  gestito in forma
associata;
  b) possibilità  di istituire il corpo di polizia municipale
nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno
sette operatori;
  c) l' ordinamento del corpo di polizia municipale, salve
diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della
legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni
di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate nella tabella A
della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive modificazioni,
in responsabile del corpo (comandante), addetti
al coordinamento e controllo, operatori (vigili);
  per i comuni di classe IV, si può  prevedere l' articolazione
in addetto al coordinamento e controllo (comandante),
operatori (vigili).
  2.  L' organizzazione e la dotazione organica sono determinate,
previa consultazione con le organizzazioni sindacali,
in conformità  e sulla base dei seguenti criteri:
  - numero della popolazione residente;
  - estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni
o frazioni;
  - sviluppo chilometrico delle strade, densità  e complessita
del traffico;
  - sviluppo edilizio;
  - tipo e quantità  degli insediamenti industriali e commerciali;
  - importanza turistica delle località  e conseguente aumento
stagionale della popolazione;
  - indice di motorizzazione;
  - caratteristiche socio - economiche del territorio;
  - ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di
pianura o metropolitane;
  - presenza scolastica;
  - presenza di nodi stradali e/ o di strutture portuali,
aeroportuali;
 - presenza di uffici/ organi periferici dell' Amministrazione
statale;
  - ogni altro criterio socio - economico di efficienza o
funzionalità .

 

 

 

ARTICOLO 6

 Istituzione del servizio presso altri enti locali
 1.  Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative
di enti locali si applica l' articolo 1 della legge 8
giugno 1962, n. 604.
  2.  Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 possono
essere applicate agli enti locali diversi dai comuni
ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo
adeguamento dei rispettivi regolamenti.

 

 

 

 

TITOLO III
FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 7

 Iniziative di formazione del personale
da adibire ai servizi di polizia locale
 1.  La Regione promuove corsi finalizzati alla formazione
del personale da adibire a servizi di polizia locale.
  2.  I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che
intendono partecipare ai pubblici concorsi per la copertura
di posti di addetti al servizio di polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Aggiornamento e riqualifiazione
del personale addetto ai servizi di polizia locale
 1.  Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato
livello di professionalità  del personale addetto al
servizio di polizia locale, la Regione promuove annualmente
corsi di aggiornamento e riqualificazione da svolgersi
nelle città  capoluogo di provincia o al livello subprovinciale.
  2.  I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati
con la Regione.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi
 1.  Nell' ambito del piano regionale della formazione
professionale, la programmazione e i relativi criteri organizzativi
dei corsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8
sono definiti, previo parere del Comitato tecnico regionale
di cui all' articolo 11, nelle orme e secondo le modalità 
di cui all' accordo regionale per la formazione e
l' aggiornamento professionale stipulato in applicazione
delle leggi di recepimento dell' accordo di lavoro per il
comparto degli enti locali.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi
 1.  La frequenza e il superamento con profitto di
uno dei corsi di cui all' articolo 7 è  titolo valutabile nelle
prove selettive attitudinali di cui all' articolo 4, comma
2 del dpr 13 maggio 1987, n. 268, e nei pubblici concorsi
per addetti al servizio di polizia locale.
  2.  La frequenza e il superamento con profitto di
uno dei corsi di cui all' articolo 8 è  condizione necessaria
per l' accesso al posto di istruttore di vigilanza a norma
dell' articolo 26, comma 19, del DPR 17 settembre 1987,
n. 494.

 

 

 

 

TITOLO IV
COMITATO TECNICO REGIONALE
PER LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 11

 Composizione del Comitato
 1.  E' istituito il Comitato tecnico regionale per le
funzioni di polizia locale composto da:
  - l' Assessore regionale agli enti locali o suo delegato,
che lo presiede;
  - il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato;
  - cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionale
di cui uno scelto tra i comandanti di polizia
municipale e uno tra i vigili urbani operanti nel territorio
regionale;
  - cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati
dall' Anci, uno dall' Upi e uno dall' Uncem;
  - tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale.
  2.  Il Comitato è  nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e resta in carica per la durata
della legislatura, esercitando le funzioni sino allo
insediamento del nuovo Comitato.
  3.  In caso di mancata designazione dei componenti
esterni all' Amministrazione regionale nel termine di 30
giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale
provvederà  egualmente alla nomina del Comitato, che
si intenderà  pertanto costituito a tutti gli effetti dai componenti
di espressione regionale e dai rappresentanti di
altri enti e organismi designati nei termini.  Sono fatte
salve le successive integrazioni.
  4.  Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sono
svolte da un funzionario del Dipartimento enti locali.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Funzioni del Comitato
 1.  Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzioni
di cui ai precedenti articoli 2 e 9 fornisce alla Regione
consulenza in materia di polizia locale, effettua studi
per la migliore organizzazione del servizio e formula
proposte per assicurare le migliori condizioni per l' espletamento
dello stesso.
  2.  Il Comitato delibera con l' intervento della metà 
dei componenti nominati e a maggioranza dei presenti.
  3.  Ai componenti estranei all' Amministrazione regionale
vengono corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente
alle disposizioni di cui alla legge regionale
3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

 

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 13

 Uniformi, distintivi e strumenti
 1.  Entro 6 mesi dall' insediamento del Comitato tecnico
regionale e su indicazioni tecniche dello stesso, la
Regione provvede con legge all' attuazione di quanto disposto
all' articolo 6, comma 2, punti 4) e 5) della legge
7 marzo 1986, n. 65.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Norme transitorie
 1.  Gli enti locali provvedono, entro il termine di un
anno dall' entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i propri regolamenti alle norme in essa contenute.
  2.  In sede di prima applicazione della presente legge,
le domande previste dall' articolo 2, comma 4, sono
presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, e l' organizzazione dei
corsi previsti dagli articoli 7 e 8 è  deliberata dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
in deroga ai vincoli posti dall' articolo 9.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Norma finanziaria
 1.  All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo
19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamento
di corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione
e aggiornamento del personale addetto alla polizia
municipale, dal fondo globale per le spese correnti
iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla
spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due
capitoli di spesa:
 
 1.  All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo
19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamento
di corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione
e aggiornamento del personale addetto alla polizia
municipale, dal fondo globale per le spese correnti
iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla
spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due
capitoli di spesa:
  1) Capitolo 5260 denominato << Contributi regionali per la
promozione di forme associative per la gestione del
servizio di polizia locale >> con lo stanziamento di
L. 100.000.000
OMISSIS
 3.  Per gli anni successivi, al finanziamento della
presente legge, si provvede con la legge di approvazione
del bilancio.
  4.  All' onere derivante dal funzionamento del Comitato
tecnico regionale di cui al precedente articolo 9,
si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancio
regionale per l' anno finanziario 1988.
 
 1.  All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo
19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72, e successive modifiche, mediante prelevamento
di corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione
e aggiornamento del personale addetto alla polizia
municipale, dal fondo globale per le spese correnti
iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla
spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due
capitoli di spesa:
OMISSIS
 2) capitolo 5262 denominato << Spese per l' istituzione dei
corsi per la formazione e l' aggiornamento del personale
addetto alla polizia locale >> con lo stanziamento
di
L. 100.000.000
  3.  Per gli anni successivi, al finanziamento della
presente legge, si provvede con la legge di approvazione
del bilancio.
  4.  All' onere derivante dal funzionamento del Comitato
tecnico regionale di cui al precedente articolo 9,
si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancio
regionale per l' anno finanziario 1988.
 
 3.  Per gli anni successivi, al finanziamento della
presente legge, si provvede con la legge di approvazione
del bilancio.
  4.  All' onere derivante dal funzionamento del Comitato
tecnico regionale di cui al precedente articolo 9,
si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3002 del bilancio
regionale per l' anno finanziario 1988.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
 Venezia, 9 agosto 1988
 

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 20-12-1991
REGIONE VENETO

Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e
strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 114
del 24 dicembre 1991

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Uniformi
 1.  La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di polizia
locale è  costituita da un insieme organico di capi di vestiario,
di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi
specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare,
per ciascuno servizio formalmente istituito, le esigenze di decoro,
di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'
attività  di servizio in uniforme.
  3.  Il regolamento degli Enti può  prevedere che il servizio
sia svolto in abito civile, quando ciò  sia necessario per l'
espletamento dello stesso.  In tal caso, il regolamento individua
il soggetto competente al rilascio della relativa autorizzazione.
  4.  Le uniformi degli addetti alla polizia locale sono uguali
in tutto il territorio regionale.
  5.  Sono previste le seguenti uniformi:
a) per il servizio ordinario;
  b) per il servizio motomontano;
  c) per interventi straordinari;
  d) per i servizi d' onore e di rappresentanza.
  6.  Le caratteristiche generali di ciascun capo sono specificate
nell' allegato A della presente legge.
  7, L' uso dell' uniforme è  disciplinato dal regolamento del
Corpo o del Servizio.  I servizi d' onore e di rappresentanza
sono disposti dal Sindaco o dall' Assessore delegato.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Distintivi e tesserino di riconoscimento
 1.  I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia
locale sono indicati nell' allegato B della presente legge.
  2.  I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto
della polizia locale, in relazione alla qualifica e funzioni
conferite, sono indicati negli allegati C r C1 della presente
legge.
 3.  Ciascun addetto alla polizia locale è  dotato di un tesserino
di riconoscimento conforme all' allegato D della presente
legge.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Mezzi e strumenti operativi
 1.  Le attività  di polizia locale sono disimpegnate con
autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli per
impieghi speciali.
  2.  I Corpi o i Servizi di polizia locale potranno essere dotati
di natanti a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque
per le acque interne, quando svolgono attività  di vigilanza
o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.
  3.  Tutti i mezzi, all' infuori dei motocicli, ciclomotori e
velocipedi, devono essere muniti di estintore, sistema di allarme
e, ove esistente, di apparecchiature ricetrasmittenti
collegate con la centrale operativa o col centralino del comando,
nonchè  di attrezzature idonee ad assicurare una efficiente
operatività .
  4.  Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale
sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicati
nell' allegato E della presente legge.
  5.  Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedato e
quello che espleta compiti istituzionali con motocicli, ciclomotori
e velocipedi, è  dotato, di norma, di apparecchio ricetrasmittente.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Mezzi per i Comuni montani
 1.  Per i servizi in zona di montagna, gli addetti alla polizia
locale devono essere dotati di apposita attrezzatura.
  2.  Se i servizi riguardano zone a turismo invernale, gli addetti
alla polizia locale devono essere dotati dell' attrezzatura
per il servizio sulla neve e, di norma, di apparecchiatura
ricetrasmittente portatile e di attrezzatura per il soccorso delle
persone.
  3.  I veicoli, in tal caso, sono di tipo idoneo alla circolazione
sulle strade di montagna o innevate.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Servizio a cavallo
 1.  Gli enti locali possono istituire servizi a cavallo per
motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole
o forestali o in parchi pubblici o naturali, quando tale forma
di vigilanza risulti efficace e adeguata in relazione all'
ambiente e al tipo di utenza.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Disposizioni finali e transitorie
 1.  Le disposizioni della presente legge sono estese, in
quanto applicabili, anche agli Enti locali diversi dai Comuni
che svolgono funzioni di polizia locale.
  2.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge
gli Enti provvedono ad adeguare, i regolamenti vigenti alle
disposizioni in essa contenute.
  3.  L' adeguamento delle uniformi, dei distintivi e dei
mezzi di trasporto deve avvenire in sede di rinnovo delle dotazioni
e comunque non oltre due anni dall' entrata in vigore
della presente legge.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
deglla Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
 Venezia, 20 dicembre 1991

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A)
1. CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI AI CORPI
O SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

 

 

CAPO VII
Organizzazione dei servizi ferroviari e lacuali

1. 1A1 Maschile
 a) GIACCA: colore blu notte a quattro bottoni dorati, bavero
rivoltato con alamaro recante le mostrine della Polizia Municipale;
  spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati, aventi decorazione
in rilievo del rametto di lauro per il personale con qualifica
funzionale non inferiore alla VII, con bordo di colore azzurro,
con facoltà  di adottare il colore della bandiera del Corpo
laddove esistente;  collo a liste;  due taschini al petto con
soffietto e alette fermate da bottoni dorati;  due tasche ai fianchi
con le stesse caratteristiche dei taschini;  spacco posteriore.
  b) CAPPOTTO: colore blu notte a quattro più  quattro bottoni
dorati;  alamari recanti le mostrine della Polizia Municipale;
  spalline in doppio tessuto con bordo di colore azzurro, con
facoltà  di adottare il colore della bandiera del Corpo laddove
esistente;  tasche ai fianchi.
  c) GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABILE: in tessuto traspirabile;  colore
blu notte a doppia chiusura;  cerniera coperta da bavetta più 
bottoni a pressione;  colletto rivoltato e chiuso al collo con
alamaro recante le mostrine della Polizia Municipale;  spalline con
bordo di colore azzurro, con facoltà  di adottare il colore della
bandiera del Corpo laddove esistente;  due tasche ai fianchi, a
soffietto, con chiusura bottoni a pressione;  un taschino al petto
sinistro con aletta e bottone a pressione;  cappuccio estraibile;
  tasca con manicotto estraibile;  elasticizzato in vita;  parte
termica, dello stesso colore, staccabile;  maniche a giro con
bottoni a pressione a più  posizioni;  fascette rifrangenti ai
fianchi e sulle maniche.
  d) IMPERMEABILE: in tessuto traspirabile;  colore blu notte a
quattro più  quattro bottoni;  spalline con bordo di colore
azzurro, con facoltà  di adottare il colore della bandiera del
Corpo laddove esistente;  carrè  anteriore e posteriore sagomati;
  collo aperto con possibilità  di chiusura;  taschino al petto
sinistro;  tasconi a soffietto;  cappuccio estraibile, tasca
manicotto estraibile;  alamaro al collo recante le mostrine della
Polizia Municipale;  fascette rifrangenti ai fianchi e sulle
maniche;
 e) PANTALONI: colore blu con " pinces";  lunghezza tale da coprire
il collo della scarpa;  due tasche anteriori;  due tasche posteriori
a filetto con occhiello e bottone.
  f) COPRIPANTALONI: in tessuto traspirabile;  colore blu notte;
  cintura elastica in vita con gancio;  coprizip autoaderente;
  chiusura con zip doppio cursore;  fascette laterali rifrangenti.
  g) CAMICIA: colore azzurro (cotone 100%) con taschino sinistro.
  E' data facoltà  ai Comuni  costieri di adottare il colore bianco;
  h) MAGLIONE: colore blu notte a collo alto.
  i) PULLOVER: colore blu notte con maniche, scollatura a " V",
rinforzi sulle spalle e fori per spalline, taschino rinforzato,
manica sinistra uso porta penne.
  l) PULLOVER: colore blu notte senza maniche, scollatura a " V",
rinforzi sulle spalle e fori per spalline.
  m) CRAVATTA: colore blu notte;
  n) CALZE: colore blu notte, al ginocchio, di lana;
  o) SCARPE: colore nero, realizzate in pelle pieno fiore
idrorepellente, soletta traspirabile;
  p) SCARPONCINO: colore nero realizzato in pelle pieno fiore
idrorepellente, soletta traspirabile, a cinque fori con laccio.
  q) GUANTI: in pelle nera;
  r) CINTURA: in cuoio nero con fibbia brunita;
  s) GUANTI: in tessuto idrorepellente con fodera in cotone
traspirabile, rifrangenti sulla parte esterna dorso;
  t) COPRICAPO: berretto rigido con calotta bianca e visiera di
colore nero, recante lo stemma della Polizia Municipale con fascia
del copricapo, tra visiera e calotta, di colore blu notte
liscia o damascata per il personale con qualifica funzionale non
inferiore alla VII;  berretto rigido con calotta bianca in similpelle
e visiera di colore nero, recante lo stemma della Polizia Municipale
con fascia del copricapo, tra visiera e calotta, di colore
blu notte liscia o damascata per il personale con qualifica
funzionale non inferiore alla VII.  Per motoscafisti e alta
montagna: berretto tipo forestale montana di panno colore blu
notte, recante lo stemma della Polizia Municipale.
  u) SCIARPA: colore blu notte.
1. 1A2 Femminile
 a) GIACCA: colore blu notte a tre bottoni dorati;  bavero rivoltato
con alamaro recante le mostrine della Polizia Municipale;
  spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati, aventi decorazioni
in rilievo del rametto di lauro per il personale con qualifica
funzionale non inferiore alla VII, con bordo di colore azzurro,
con facoltà  di adottare il colore della bandiera del Corpo
laddove esistente;  collo a liste;  taschino a soffietto sul petto
sinistro;  due tasche ai fianchi;  spacco posteriore;  maniche con
due bottoncini.
  GONNA: colore blu notte, a portafoglio, con quattro bottoni colore
blu, e spacchetto laterale o, in alternativa, gonna pantalone.
  b) CAPPOTTO: colore blu notte a quattro più  quattro bottoni
dorati;  alamari recanti le mostrine della Polizia Municipale;
  spalline in doppio tessuto, con bordo di colore azzurro, con
facoltà  di adottare il colore della bandiera del Corpo laddove
esistente;  tasche ai fianchi.
  c) GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABILE: come quello maschile
  d) IMPERMEABILE: come quello maschile.
  e) PANTALONI: come quelli maschili, con linea più  morbida.
  f) COPRI PANTALONI: come quello maschile.
  g) CAMICIA: colore azzurro (cotone 100%) con taschino sinistro
e collo a punta.  E' data facoltà  ai Comuni costieri di adottare
il colore bianco;
  h) MAGLIONE: come quello maschile.
  i) PULLOVER: come quello maschile.
  l) PULLOVER: come quello maschile.
  m) CRAVATTA: colore blu notte,
  n) COLLANT;
  o) SCARPE: in pelle nera.
  p) STIVALI: in pelle nera, imbottiti, con fondo in para o in
cuoio e gomma.
  q) GUANTI: cone quelli maschili.
  r) CINTURA: come quella maschile.
  s) GUANTI: cone quelli maschili;
  t) COPRICAPO: come quelli maschili.
  u) SCIARPA: colore blu notte.
 

1.1 UNIFORME PER IL SERVIZIO ORDINARIO 1. 1B Estiva I capi di vestiario dell' uniforme estiva sono dello stesso colore e foggia di quella invernale, con tessuto adeguato alla stagione.

 1. 1B1 Maschile
 a) GIACCA: come quella invernale, cambiando tessuto.
  b) PANTALONI: come quelli invernali, cambiando tessuto.
  c) CAMICIA: come quella invernale (cotone 100%).  Se a manica corta
con due taschini e spalline idonee a contenere un tubolare liscio
di colore blu notte su cui applicare, se prescritti, i distintivi
di grado.
  d) CALZE: colore blu notte di cotone;
  e) SCARPE: in pelle nera.  Per i motoscafisti, in aggiunta, scarpe
tipo da barca in tela colore nero con suola piatta, porosa, in
caucciù ;
  f) GUANTI: in cotone, bianchi;
  g) CINTURA: di colore bianco, in canapa, con fibbia avente lo
stemma della Polizia Municipale
  h) COPRICAPO: berretto rigido con calotta bianca e visiera di
colore nero, recante lo stemma della Polizia Municipale.  Per
motoscafisti e altra montagna: berretto tipo forestale montana di
colore blu notte, recante lo stemma della Polizia Municipale.
  i) GIACCA A VENTO: in tessuto traspirabile e impermeabile;  di
colore blu notte a doppia chiusura;  cerniera coperta da bavetta
più  bottoni a pressione;  spalline con bordo di colore azzurro,
con facoltà  di adottare il colore della bandiera del Corpo laddove
esistente;  fascette rifrangenti ai fianchi;  due tasche ai
fianchi, a soffietto, con chiusura bottoni a pressione, due
taschini al petto con alette e bottoni a pressione, cappuccio
estraibile;  tasca con manicotto estraibile;  elasticizzata in
vita;  maniche a giro con bottoni a pressione a più  posizioni.
 
1. 1B2 Femminile
 a) GIACCA: come quella invernale, cambiando tessuto.
  GONNA: in tessuto estivo di colore blu notte, classica con faldone
al centro, o, in alternativa, gonna pantalone.
  b) PANTALONI: come quelli invernali, cambiando tessuto.
  c) CAMICIA: come quella invernale (cotone 100%).  Se a manica corta
con due taschini e spalline.
  d) COLLANT;
  e) SCARPE: chanel, in pelle blu notte.  Per le motoscafiste, in
aggiunta, scarpe tipo da barca in tela colore nero con suola
piatta, porosa, in caucciù .
  f) GUANTI: in cotone, bianchi;
  g) CINTURA: di colore bianco, in canapa, con fibbia  avente lo
stemma della Polizia Municipale.
  h) COPRICAPO: bustina in tessuto blu;
  i) GIACCA A VENTO: come quella maschile.
 

1.2 UNIFORME PER IL SERVIZIO MOTOMONTANO I capi di vestiario per il servizio motomontano sono gli stessi per entrambi i sessi.

1. 2A Invernale
 a) GIACCA: stesse caratteristiche di quella descritta per l'
uniforme ordinaria;
  b) PANTALONI: di colore blu notte alla moschettiera, con apertura
anteriore con cerniera due tasche anteriori e due tasche posteriori
con bottoni, protezione fondo cavallo con rinforzo e
interno ginocchia;
  c) GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABILE: stesse caratteristiche di
quello descritto per l' uniforme ordinaria;
  d) PANTALONI IMBOTTITI: in tessuto traspirabile, colore blu
notte, con imbottitura staccabile;
  e) CAMICIA: cone quella dell' uniforme ordinaria;
  f) MAGLIONE: colore blu notte a collo alto.
  g) PULLOVER: colore blu notte con maniche e scollatura a " V".
  h) GIACCA IN PELLE: colore nero, pellame morbido, con imbottitura
staccabile.
  i) CRAVATTA: colore blu notte;
  l) CALZE: colore blu notte, al ginocchio, di lana;
  m) STIVALI: in pelle nera avvolgenti fin sotto il ginocchio,
idrorepellenti, soletta traspirabile, tacco a doppia intensità ,
suola con gomma grossa, parastinco rinforzato;
  n) GUANTI: in pelle nera alla moschettiera, termici, con parte
superiore bianco - rifrangente;  in tessuto idrorepellente con fodera
in cotone e traspirabile;  rifrangenti sul dorso e al polso;
  o) CINTURA: cinturone bianco in pelle con spallaccio più 
spallaccio per porta - pistola
  p) COPRICAPO: caso di colore bianco, visiera antisole nera,
parte frontale recante lo stemma della Polizia Municipale: basco
colore blu notte in panno con stemma della Polizia Municipale.
  q) SCIARPA: colore blu notte.
 
 1. 2B Estiva
 a) GIACCA: stesse caratteristiche di quella invernale, con tessuto
estivo;
  b) PANTALONI: come quelli invernali, con tessuto estivo;
  c) CAMICIA: come quella dell' uniforme ordinaria;
  d) CRAVATTA: colore blu notte;
  e) CALZE: colore blu notte, di cotone;
  f) STIVALI: in pelle nera avvolgenti fin sotto il ginocchio,
suola in gomma leggera, cerniera interna con chiusura a velcro,
parastinco rinforzato;
  g) GUANTI: 1) in pelle nera allo moschettiera, sfoderati, con
parte superiore bianco - rifrangente;
  2) in cotone bianco;
  h) CINTURA: come quella invernale;
  i) COPRICAPO: come quello invernale;
  l) GIACCA A VENTO: come quella dell' uniforme ordinaria.
 
1.3 UNIFORME PER INTERVENTI STRAORDINARI
 a) PANTALONI: in tessuto traspirabile, colore blu notte, con
imbottitura staccabile.
  b) GIUBBOTTO: in tessuto traspirabile, colore blu notte, maniche
e imbottitura staccabili.
  c) SCIARPA: colore blu notte;
  d) STIVALI: come quelli usati per il servizio motomontano;
  e) COPRICAPO: casco per motocicli;  basco colore blu notte, in
panno, con stemma della Polizia Municipale.
 
1.4 GRANDE UNIFORME
 Secondo le tradizioni delle Amministrazioni locali.
 
1.5 MATERIALI IN DOTAZIONE PERSONALE
 a) PISTOLA: se prevista dal regolamento dell' Ente.
  b) CINTURONE: di colore bianco, in cuoio, alto, a cui vengono
agganciati porta pistola, borsello, radio;
  c) FONDINA: in pelle, di colore nero per l' inverno e di colore
bianco per l' estate, se con arma corta in dotazione.
  d) MANETTE: in acciaio cromato;
  e) PORTAMANETTE: in pelle di colore bianco;
  f) SFOLLAGENTE: in gomma bianca, di cm. 60, con fascetta in
cuoio nero alla base dell' impugnatura e catarifrangenti laterali.
  g) BORSELLO: in pelle colore bianco, con possibilità  di
agganciamento al cinturone o di cinghia a spalla, due tasche
interne con chiusura ad automatico;
  h) FODERINE: per cappello, gommate bianche rifrangenti;
  i) FISCHIETTO;
  l) PALETTA;
  m) CORDELLA METRICA;
  n) PILA;
  o) PRONTUARI;
  p) MANICOTTI;
  q) STIVALI IN GOMMA;
  r) OCCHIALI DA SOLE PER MOTOCICLISTI.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B)
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DEGLI APPARTENENTI AI CORPI O
SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE.

 

 a) COPRICAPO: stemma della Regione.
  b) PETTO: placca a scudo con fascetta superiore riportante il
nome del Comune (ed eventualmente un piccolo simbolo dello stesso)
e, sullo scudo, lo stemma della Regione con scritto, sulla
parte inferiore, " Polizia Municipale".
  c) SPECIALITA' (se prevista da regolamento): applicato come stemma
sul braccio oppure, come stemmino metallico, sul petto.
  d) ALAMARI: dorati, colore del bordo azzurro, con facoltà  di
adottare il colore della bandiera del Corpo laddove esistente, delle
dimensioni di mm. 65x30 applicati a vite sul bavero della
giacca o del cappotto o giacca a vento o in pelle e di mmº
35x40 applicati con molla al colletto della camicia estiva;  sopra,
stemmino della Regione.

 

 

 

ALLEGATO 3:

ALLEGATO C e ALLEGATO C1
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO DA APPLICARE SULLE SPALLINE
E SUL COPRICAPO DEGLI APPARTENENTI AI CORPI O SERVIZI DELLA
POLIZIA LOCALE

 

COMANDANTE DEL CORPO
0
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II D: torre e tre stelle dorati a sei punte bordate di rosso
I D: torre e due stelle dorate a sei punte bordate di rosso
8 qf torre a una stella dorata a sei punte bordata di
rosso
7 qf due stelle dorate a sei punte bordate di rosso
6 qf una  sbarretta metallica di colore azzurro lunga
 cm. 5,00 larga cm. 2,50 con rombo metallico di colore
argento, a rilievo
VICE COMANDANTE
I D: torre e due stelle dorate a sei punte bordate di rosso
8 qf torre e una stella dorata a sei punte bordata di rosso
7 qf due stelle dorate a sei punte bordate di rosso
6 qf una sbarretta metallica di colore azzurro lunga
 cm. 5,00 larga cm. 2,50 con rombo metallico di colore
argento, a rilievo
 
FUNZIONI DIVERSE
I D: torre e due stelle dorate a sei punte
8 qf torre e una stella dorata a sei punte
7 qf una stella dorata a sei punte
6 qf una " V" di colore azzurro solo sul braccio
5 qf nessun distintivo
 
COMANDANTE DEL CORPO
O
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II D: soggolo formato da cordone dorato a due capi ritorti della
larghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastro
di tessuto sul quale sono riportate tre strisce dorate larghe
 mm. 8 ciascuna, intramezzate di nero.
  I D: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritorti della
larghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastro
di tessuto sul quale sono riportate due strisce dorate larghe
 mm. 9 ciascuna, intramezzate di nero.
  8 qf: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritorti
della larghezza di mm. 10 con passante laterale costituito
da nastro di tessuto sul quale è  riportata una striscia dorata
larga mm. 9, intramezzata di nero.
  7 qf: nastro dorato della larghezza di mm 10 con passanti
laterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale sono
riportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna, intramezzate
di nero.
  6 qf: soggolo in nastro argentato della larghezza di
 mm. 10 con passante laterale costituito da nastro di tessuto
argentato sul quale è  riportata una striscia azzurra di tonalità 
uguale alla barretta metallica del distintivo da spallina larga
 mm. 9.
  Il soggolo è  applicato sui lati del berretto all' altezza delle
tempie con bottoni dorati.
 
VICE COMANDANTE
I D: soggolo formato da cordone dorato a due capi ritorti della
larghezza di mm. 10 con passanti laterali costituiti da nastro
di tessuto sul quale sono riportate due strisce dorate larghe
 mm. 9 ciascuna, intramezzate di nero.
  8 qf: soggolo formato da un cordone dorato a due capi ritorti
della larghezza di mm. 10 con passante laterale costituito
da nastro di tessuto sul quale è  riportata una striscia dorata
larga mm. 9, intramezzata di nero.
  7 qf: nastro dorato della larghezza di mm. 10 con passanti
laterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale
sono riportate due strisce dorate larghe mm. 9 ciascuna,
intramezzate di nero.
  6 qf: soggolo in nastro argentato della larghezza di mmº
10 con passante laterale costituito da nastro di tessuto argentato
sul quale è  riportata una striscia azzurra di tonalità 
uguale alla barretta metallica del distintivo da spalline, larga
 mm. 9.
  Il soggolo è  applicato sui lati del berretto all' altezza delle
tempie con bottoni dorati.
 
FUNZIONI DIVERSE
I D: Come Vice Comandante
8 qf: come Vice Comandante
7 qf: nastro dorato della larghezza di mm. 10 con passanti
laterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale è 
riportata una striscia dorata larga mm. 9.
  6 qf: soggolo nero.
  5 qf: soggolo nero.
  Il soggolo è  applicato sui lati del berretto all' altezza delle
tempie con bottoni dorati.
 

 

 

 

ALLEGATO D
FACSIMILE DELLE CARATTERISTICHE DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

 

 

 

ALLEGATO 4:

ALLEGATO E)
CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI APPARTENENTI AI
CORPI O SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

 

AUTOMEZZI
  Colore di base blu, con fascia laterale e posteriore di colore
bianco rifrangente, larga cm. 25, con la scritta, in colore
blu, " POLIZIA MUNICIPALE" larga cm. 20;  sulle fiancate, all'
interno della fascia, stemma del Comune e nome dello stesso;
  sul portellone posteriore, sempre all' interno della fascia,
adesivo serigrafato rettangolare diviso in due triangoli recanti la
denominazione del Comune e il numero di riconoscimento della
vettura;  sul tetto degli automezzi scritta" PM"; dispositivi
supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante
blu e acustica tipo bitonale;  altoparlante e faro direzionale
manovrabile dall' interno.
  FUORISTRADA
  Colore di base blu, con fascia laterale e posteriore di colore
bianco rifrangente, larga cm. 25, con la scritta, in colore
blu " POLIZIA MUNICIPALE" larga cm. 20;  sulle fiancate, all' interno
della fascia, stemma del Comune e nome dello stesso;  dispositivi
di allarme, ottici e sonori secondo la tipologia del veicolo.
  MOTOMEZZI
  Colore di base blu;  fascia longitudinale colore bianco rifrangente
sul parabrezza con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" in versione
orizzontale;  borse laterali porta documenti con fascia bianca
rifrangente con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e rettangolo diviso
in due triangoli recanti la denominazione del Comune e del numero
di riconoscimento del motomezzo;  dispositivi supplementari di
segnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e acustica tipo
bitonale.
  CICLOMOTORI
  Colore di base blu;  fascia longitudinale colore bianco rifrangente
sul parabrezza con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" in versione
orizzontale;  borse laterali porta documenti con fascia bianca
rifrangente con scritta " POLIZIA MUNICIPALE" e rettangolo diviso
in due triangoli recanti la denominazione del Comune e il numero
di riconoscimento del mezzo.
  MEZZI NAUTICI
  Murate colore di base blu con fascia colore bianco rifrangente,
riportante la scritta, in colore blu, " POLIZIA MUNICIPALE", lo
stemma e il nome del Comune, i dati di identificazione del natante;
  cabina, di colore bianco, con la scritta" PM" sul tetto;
  coperta bianca, se in vetroresina, oppure in legno chiaro;
  dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce
lampeggiante blu e acustica tipo bitonale;  faro direzionale
montato sulla cabina.

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 25-06-1993
REGIONE VENETO

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33,
concernente << Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei
mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 54
del 29 giugno 1993

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Modifica degli allegati C e C1
alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33
 1.  Gli allegati C e C1 alla legge regionale 20 dicembre
1991, n. 33, sono sostituiti dagli allegati C e C1 alla presente
legge.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi dell' art.
44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
 Venezia, 25 giugno 1993

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO C
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO DA APPLICARE SULLE
SPALLINE

 

 Comandante di corpo o
Responsabile del servizio
2o D - torre e tre stelle dorate
a sei punte bordate di rosso;
  1o D - torre e due stelle
dorate a sei punte bordate di
rosso;
  8a qualifica funzionale - torre e
una stella dorata a sei punte bordata
di rosso;
  7a qualifica funzionale - due stelle
dorate a sei punte bordate di rosso;
  6a qualifica funzionale - una sbarretta
metallica di colore azzurro lunga
 cm. 5 e larga cm. 2,5 con due
rombi metallici di colore argento, bordati
di rosso, a rilievo.
 Vice Comandante
1o D - torre e due stelle
dorate a sei punte bordate di
rosso;
  8a qualifica funzionale - torre
e una stella dorata a sei
punte bordata di rosso;
  7a qualifica funzionale - due
stelle dorate a sei punte bordate
di rosso;
  6a qualifica funzionale - una
sbarretta metallica di colore
azzurro lunga cm. 5 e larga
 cm. 2,5 con due rombi metallici
di colore argento, bordati di
rosso, a rilievo.
 
 Funzioni diverse
1o D - torre e due stelle
dorate a sei punte
8a qualifica funzionale - torre
e una stella dorata a sei
punte;
  7a qualifica funzionale - una
stella dorata a sei punte;
  6a qualifica funzionale - una
sbarretta metallica di colore
azzurro lunga cm. 5 e larga
 cm. 2,5 con rombo metallico
di colore argento, a rilievo;
  5a qualifica funzionale - nessun distintivo.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

allegato C1
CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO PER IL COPRICAPO
(Il soggolo è applicato sui lati del berretto all' altezza delle
tempie con bottoni dorati)

 

Comandante del corpo o
Responsabile del servizio
2o D - soggolo formato da un
cordone dorato a due capi
ritorti della larghezza di mmº
10 con passanti laterali costituiti
da nastro di tessuto
sul quale sono riportate tre
strisce dorate larghe mm. 8
ciascuna, intramezzate di
nero;
  1o D - soggolo formato da un
cordone dorato a due capi
ritorti della larghezza di mmº
10 con passanti laterali
costituiti da nastro di tessuto
sul quale sono riportate due
strisce dorate larghe mm. 9
ciascuna, intramezzate di
nero;
  8a qualifica funzionale - soggolo
formato da un cordone dorato a
due capi ritorti di larghezza
di mm. 10 con passante laterale
costituito da nastro di
tessuto sul quale è  riportata
una striscia dorata larga mmº
9, intramezzata di nero;
  7a qualifica funzionale - nastro
dorato della larghezza di mm. 10
con passanti laterali costituiti da
nastro di tessuto dorato sul quale
sono riportate due strisce dorate
larghe mm. 9 ciascuna, intramezzate
di nero;
  6a qualifica funzionale - soggolo
in nastro argentato della larghezza
di mm. 10 con passante laterale
costituito da nastro di tessuto
argentato sul quale è  riportata
una striscia azzurra di tonalità 
uguale alla barretta metallica del
distintivo da spalline, larga
 mm. 9.
Vice Comandante
1o D - soggolo formato da
cordone dorato a due capi
ritorti  della larghezza di mmº
10 con passanti laterali
costituiti da nastro di tessuto
sul quale sono riportate due
strisce dorate larghe mm. 9
ciascuna, intramezzate di
nero;
  8a qualifica funzionale - soggolo
formato da un cordone dorato a
due capi ritorti della larghezza
di mm. 10 con passante laterale
costituito da nastro di tessuto
sul quale è  riportata una striscia
dorata larga mm. 9, intramezzata
di nero;
  7a qualifica funzionale - nastro dorato
della larghezza di mm. 10 con
passanti laterali costituiti da nastro
di tessuto dorato sul quale sono riportate
due strisce dorate larghe mmº
9 ciascuna, intramezzate di nero;
  6a qualifica funzionale - soggolo in
nastro argentato della larghezza di
 mm. 10 con passante laterale costituito
da nastro di tessuto
argentato sul quale è  riportata
una striscia azzurra di tonalità 
uguale alla barretta metallica
del distintivo da spalline, larga
 mm. 9.
 
 Funzioni diverse
1o D - come Vice
Comandante;
  8a qualifica funzionale - come Vice
Comandante;
  7a qualifica funzionale - nastro dorato
della larghezza di mm. 10 con
passanti laterali costituiti da nastro
di tessuto dorato sul quale è 
riportata una striscia dorata larga
 mm. 9;
  6a qualifica funzionale - soggolo in
nastro argentato;
  5a qualifica funzionale - soggolo nero.
 

 

 

 

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